|
|
|
inizio
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
Linee guida del POF
Il Liceo XXV Aprile:
Un riferimento culturale per il territorio di Portogruaro
Il Liceo XXV Aprile:
Una risposta alle esigenze dei giovani
La ricerca di senso:
I valori condivisi
Le due anime:
Liceo Classico e Liceo Scientifico
Lo stile educativo:
Le scelte didattiche
La valutazione
Il recupero
L'area progettuale
Dalla parte degli studenti e delle famiglie:
La struttura organizzativa
Il giusto equilibrio:
I regolamenti
Torna ad inizio Pagina
Torna ad inizio Pagina
Torna ad inizio Pagina
|
Statuto delle Studentesse e degli
Studenti
della Scuola Media Secondaria
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87,
comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubb:ica
istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1
(Vita della comunità scolastica)
-
La scuola è luogo di
formazione e di educazione mediante Io studio, l'acquisizione delIe
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
-
La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, Io sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
-
La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di
cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
-
La vita della
comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
-
Lo studente ha
diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
.degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
-
La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
-
Lo studente ha
diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano
la vita della scuola.
-
Lo studente ha
diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,
di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare i l proprio rendimento.
-
Nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati g!i studenti della scuola media o i loro
genitori.
-
Gli studenti hanno
diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tre le attività curricolari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
-
Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
-
La scuola si impegna
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
-
un ambiente
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo didattico di qualità
-
offerte formative
aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
-
iniziative
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
-
la salubrità e la
sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
-
la disponibilità
di un'adeguata strumentazione l tecnologica;
-
servizi di
sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
-
La scuola garantisce
e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione
e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di
istituto.
-
I regolamenti delle
singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle
scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
-
Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
-
Gli studenti sono
tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi.
-
Nell'esercizio dei
loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti
a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art. 1.
-
Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli istituti.
-
Gli studenti sono
tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
-
Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita
della scuola.
Art. 4
(Disciplina)
-
I regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
-
I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
-
La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
-
In nessun caso può
essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
-
Le sanzioni sono
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile. al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività
in favore della comunità scolastica.
-
Le sanzioni e i
provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
-
Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
-
Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
-
L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
-
Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
-
Le sanzioni per le
mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
-
Per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
-
Contro le sanzioni
disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
-
L'organo di garanzia
di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
-
Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati
dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per le scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6
(Disposizioni finali)
-
I regolamenti delle
scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
-
Del presente
regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
-
E' abrogato il capo
III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica.
|